Documentazione per Industria 4.0: Cosa serve per ottenere il credito di imposta

Qui di seguito la spiegazione della reale documentazione necessaria per ottenere il vantaggio fiscale

La nuova disciplina introdotta dall’articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) e sostitutiva,  delle normative previgenti in materia di super e iper ammortamento, impone ai soggetti beneficiari un inedito onere documentale da attivare prima del perfezionamento dell’investimento.

Le uniche tipologie di documentazione utili ad ottenere il beneficio fiscale sono:

  1. Perizia Tecnica realizzata da un ingegnere iscritto all’albo e con apposizione di marca temporale
  2. Autocertificazione del legale rappresentante dell’azienda acquirente con apposizione di marca temporale

L’inadempienza di tale onere documentale può arrecare al beneficiario del credito d’imposta, in sede di controllo dell’Agenzia delle entrate, la grave conseguenza consistente nella revoca dell’agevolazione.

Ne deriva l’importanza, per i potenziali beneficiari, di attivarsi tempestivamente con i rispettivi fornitori dei beni, affinché venga riportato, in ogni documento attestante l’investimento, il corretto riferimento di Legge.

Cosa deve fare l’impresa per godere del beneficio dell’iperammortamento?

L’impresa deve poi acquisire un’attestazione che dimostri che il bene:

  • possieda tutte le caratteristiche tecniche vincolanti previste dalla legge;
  • sia interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Perizia

Art. 1 comma 11 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l’impresa e’ tenuta a produrre per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 250.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, attestante che il bene possiede caratteristiche
tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed e’ interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La perizia garantisce il massimo livello di sicurezza nell’ottenimento del credito e una copertura valida per i 10 anni di controllo documentale, il costo di una perizia può essere di migliaia di euro.

Autocertificazione

Altrimenti l’impresa è tenuta a possedere una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’azienda acquirente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui dichiara:

  • possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge
  • è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.
  • il singolo indirizzo fisico di installazione del bene

Le nostre fasi di assistenza

La due fasi possono essere così organizzate:

  • Prima fase, preliminare: Basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene, eventualmente presso il produttore; in linea di massima questa fase può essere condotta anche prima dell’acquisto del bene;
  • Seconda fase, conclusiva: Comprende la verifica del bene nelle condizioni operative; questa fase deve essere condotta quando il bene è installato e pienamente operativo, ed interconnesso.
  • Solo il risultato della seconda fase potrà essere utilizzato per l’ammissibilità del bene ai benefici fiscali (ad esito positivo)

Dicitura in fattura

Oltre alla documentazione sopra elencata le fatture di acquisto devono riportare la frase relativa al credito 4.0 relativo alla legge di bilancio del periodo di acquisto.

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