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Se hai domande su casi e progetti specifici, possiamo aiutarti e consigliarti in modo da valutare a pieno la tua situazione.

Industria 4.0

  • Che cos’è Industria 4.0?

    La prima rivoluzione industriale è quella del vapore, la seconda quella dell’elettricità, la terza quella dell’informatica. Industry 4.0 è la quarta e riguarda quel complesso insieme di tecnologie che consente la digitalizzazione dei processi produttivi. Se in Germania, in Francia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti sono attive da diversi anni piattaforme per il supporto e l’adozione del nuovo paradigma tecnologico, in Italia le acque si sono mosse il 21 settembre 2016, con la presentazione del Piano Nazionale Industria 4.0, presentato a Milano dal Ministro per lo Sviluppo Economico.

  • Che cosa sono i famosi allegati A e B del piano?

    Sono gli allegati nei quali sono indicati nel dettaglio i beni che possono essere oggetto di Industria 4.0

  • Per avere l’iperammortamento serve una perizia?

    Trattandosi di incentivi automatici, per accedere ai benefici di industria 4.0 occorrerà un autodichiarazione o una perizia tecnica di un ingegnere.

  • L’iperammortamento si applica ai beni acquistati con leasing?

    Sì. Su questo argomento, con riferimento al super ammortamento 2016, si è già espressa l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 23 del 26 maggio 2016.

Aspetti Tecnici Industria 4.0

  • Che cosa si intende per “interconnessione”

    Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:

    1) scambi informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);

    2) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).

  • La sostituzione di un server obsoleto rientra in industria 4.0?

    Il server in sé e per sé è un componente e non rientra nella lista, a meno che la sua sostituzione non faccia parte di un progetto di ammodernamento più ampio in ottica 4.0.

  • Cosa si intende per ``Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura”

    Chiarimento fornito dalla Circolare 4/E del 30 marzo 2017, che citiamo testualmente:

    La caratteristica dell’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo specifica che la macchina/impianto debba essere integrata in una delle seguenti opzioni:

    1) Con il sistema logistico della fabbrica: in questo caso si può intendere sia una integrazione fisica che informativa. Ovvero, rientrano casi di integrazione fisica in cui la macchina/impianto sia asservita o in input o in output da un sistema di movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato (ad es. rulliera, AGVs, sistemi aerei, robot, carroponte, ecc.) che sia a sua volta integrato con un altro elemento della fabbrica (ad es. un magazzino, un buffer o un’altra macchina/impianto, ecc.); oppure casi di integrazione informativa in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l’avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo;

    2) Con la rete di fornitura: in questo caso si intende che la macchina/impianto sia in grado di scambiare dati (ad es. gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, ecc.) con altre macchine o più in generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita. Per rete di fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un cliente a valle;

    3) Con altre macchine del ciclo produttivo: in questo caso si intende che la macchina in oggetto sia integrata in una logica di integrazione e comunicazione M2M con un’altra macchina/impianto a monte e/o a valle (si richiama l’attenzione sul fatto che si parla di integrazione informativa, cioè scambio di dati o segnali, e non logistica già ricompresa nei casi precedenti).

  • Monitoraggio in continuo?

    Nelle linee guida non viene specificato il tipo di parametri da tenere sotto controllo, quindi il monitoraggio dei macro parametri è sufficiente. Più nel dettaglio si intende il flusso dei dati che deve essere necessariamente trasmesso a intervalli regolari e ravvicinati tra la macchina e il sistema di controllo della gestione della produzione o software gestionale; questo permette di passari i dati provenienti dalle derive di processo.

  • Derive di Processo?

    Le derive di processo sono gli scostamenti dalle condizioni ottimali proprie di un processo produttivo. La capacità di riportare la produzione verso i normali parametri di lavorazione rientra tra le capacità che la macchina in questione deve soddisfare. Come previsto dalla Circolare 4/E, l’eventuale capacità di arresto della macchina al manifestarsi di anomalie è considerata condizione sufficiente a soddisfare il requisito in questione.

Casi Particolari Industria 4.0

  • Beni 4.0 Installati in Laboratorio

    L’utilizzo del bene in un laboratorio non è di per sé motivo di esclusione dal beneficio. È necessario tuttavia che il bene soddisfi i requisiti tecnici richiesti dalla legge di bilancio, soddisfi le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 ulteriori caratteristiche e che l’azienda svolga un’attività di trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.

  • Macchine Operatrici

    “Macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati…”. Ovvero tutti i dispostivi per il carico e lo scarico, la movimentazione e la pesatura automatica dei pezzi, che rientrano nella categoria di macchine operatrici e motrici, possono essere agevolati. Tuttavia si specifica che i dispositivi, oltre a soddisfare i 5+2 vincoli, devono essere anche mezzi a guida automatica o semi-automatica ovvero vengono controllate sterzata o velocità.

  • Revamping

    I costi sostenuti per revamping o ammodernamento di un macchinario sono agevolabili. Ovvero i costi di aggiornamento di un bene, sia nel caso di revamping (la macchina produrrà qualcosa di diverso) che di ammodernamento (non avviene una sostanziale modifica della macchina) possono beneficiare dell’agevolazione solo se viene garantito il soddisfacimento dei 5+2 vincoli.

  • Impianti Servizio

    Gli impianti di servizio strettamente necessari alla realizzazione degli investimenti possono beneficiare dell’agevolazione. Sono agevolabili solo gli impianti di servizio riconducibili alla voce “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”. In particolare, se il contratto di acquisto/appalto/stato avanzamento lavori di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione, allora gli stessi impianti di servizio potranno godere del beneficio fiscale.
    Si ricorda, infine, che le soluzioni destinate alla produzione di energia sono da ritenersi escluse, così come esplicitato a pag.91 della circolare 4/E.